Connessioni passive EE - v-reti
energia elettrica
Clienti
Prima di formulare una richiesta di intervento è importante sapere che le attività di competenza di V-Reti sono:
- gestione della rete e sua manutenzione;
- nuovi allacciamenti;
- servizio di pronto intervento.
Le attività in capo al Distributore per conto del cliente finale o del Venditore, sono:
- gestione degli impianti fino al contatore (attivazione, disattivazione della fornitura, spostamenti di contatori, ecc…);
- attività di misura (posa, manutenzione, verifica e lettura periodica del contatore del cliente)
Di seguito le attività che possono essere richieste direttamente dai Clienti finali ad V-Reti o tramite il proprio Venditore di energia:
- reclami scritti o richieste scritte di informazioni come previsto dalla deliberazione 566/2019/R/EEL, relativi ai servizi di distribuzione e misura;
- richieste di preventivo per l'esecuzione di lavori in assenza di contratto di fornitura;
- richieste di esecuzione di lavori senza l'attivazione della fornitura;
- richieste di spostamenti di linee ed impianti elettrici che non siano funzionali allo spostamento del gruppo di misura del cliente finale richiedente;
- richieste di spostamento di prese non attive, se effettuate da un richiedente diverso dal subentrante;
- richieste di spostamento comune di almeno quattro gruppi di misura effettuate dall'amministratore.
Le richieste in media tensione possono essere inoltrate direttamente ad V-Reti o tramite il Venditore ad eccezione dell'attivazione e della cessazione della fornitura, che devono essere richieste solo tramite il venditore di energia elettrica con cui esiste un contratto di fornitura.
Si riportano di seguito alcune prescrizioni:
- il punto di connessione coincide con i morsetti di valle del contatore: a monte del punto di connessione la proprietà e la competenza funzionale sono del Distributore; a valle sono dell'Utente;
- i contatori dovranno essere installati al limite della proprietà o in alternativa in un luogo preventivamente concordato con V-Reti e comunque in conformità a quanto prescritto dalle norme vigentii
- i contatori non dovranno essere sottoposti ad influenza di campi magnetici che possano inficiarne il corretto funzionamento o procurare un danno al contatore stesso; qualora si riscontrassero tali situazioni verranno tempestivamente allertate le forze dell'ordine e addebitato il danno al cliente finale;
- la nicchia a protezione dei contatori dovrà prevedere(a cura e carico dell'utente)una serratura per chiave unificata ad innesto triangolare o quadra;
- l'accesso al contatore deve essere consentito al Distributore, in particolare, in caso di guasto o per specifiche esigenze di esercizio, l'accesso deve essere consentito in modo tempestivo.
Richieste di spostamento di gruppi di misura in bassa tensione
Per le richieste di spostamento dei gruppi di misura in bassa tensione entro un raggio
di dieci metri dalla precedente ubicazione è prevista l’applicazione del contributo in quota fissa stabilito nella Tabella 7, lettera b) del TIC.
Per le richieste di spostamento dei gruppi di misura in bassa tensione per distanze
superiori a dieci metri è previsto l’addebito della spesa relativa.
Aumento della potenza disponibile
Comma 6.6 dell’allegato C del TIC : nel caso di richieste di aumento della potenza disponibile è addebitata la sola quota potenza per la potenza disponibile aggiuntiva rispetto a quella precedentemente sottoscritta, applicando i contributi riportati nella Tabella 1 dell’allegato C del TIC, fatto salvo quanto previsto per i clienti domestici.
Agevolazioni temporaneamente applicabili alle utenze per clienti finali domestici connessi a reti in bassa tensione (art. 34 dell’allegato C del TIC)
Le richieste di variazione della potenza contrattualmente impegnata presentate da clienti finali che hanno sottoscritto un contratto di fornitura riferito alla tipologia definita all’articolo 2, comma 2, lettera a), del TIT, fino a revisione della disciplina delle connessioni.
In relazione a ciascuna richiesta di aumento di potenza (art.34.2 dell’allegato C del TIC):
a) fatto salvo quanto previsto alla successiva lettera b), e qualora il livello di potenza impegnata conseguente all’incremento non sia superiore a 6 kW, il contributo in quota potenza di cui al precedente comma 6.6 viene addebitato
nella misura ridotta di cui alla Tabella 2 dell’allegato C del TIC;
b) in ogni caso, il contributo in quota potenza di cui alla precedente lettera a) non
viene addebitato qualora tale richiesta di aumento sia successiva ad una richiesta di riduzione della potenza presentata in data non antecedente il 1 aprile 2017 dal medesimo cliente e con riferimento al medesimo POD e qualora il livello di potenza impegnata conseguente all’incremento non sia superiore né a 6 kW né al livello precedente alla riduzione;
In relazione a ciascuna richiesta di riduzione di potenza:
a) qualora tale richiesta di riduzione sia successiva ad una richiesta di aumento della potenza presentata in data non antecedente il 1 aprile 2017, dal medesimo cliente e con riferimento al medesimo POD, per il tramite dell’impresa esercente la vendita viene restituito al cliente il contributo in quota potenza addebitato ai sensi del precedente punto, lettera a), in proporzione al recupero del livello preesistente di potenza contrattualmente impegnata;
Corrispettivi per connessioni permanenti ordinarie in bassa tensione
A copertura dei costi sostenuti per la realizzazione delle connessioni permanenti ordinarie, comprensivi degli oneri relativi alle opere elettriche di urbanizzazione primaria previste dalla disciplina urbanistica vigente, si applicano contributi a forfait commisurati alla potenza disponibile (quota potenza) e alla distanza convenzionale del punto di prelievo dalla cabina MT/BT di riferimento (quota distanza), riportati nella Tabella 1 dell’allegato C del TIC.
Disposizioni per le connessioni plurime
Nel caso di richieste di connessione relative a edifici con più di due unità immobiliari nuovi o ristrutturati, qualora sia stata richiesta la rimozione degli impianti preesistenti destinati alla consegna e alla misura, i contributi sono calcolati considerando, oltre ad una potenza disponibile di 3,3 kW per punto di prelievo, un ulteriore punto di prelievo con potenza disponibile secondo richiesta per i servizi generali di ciascun edificio. I valori indicati costituiscono potenza disponibile per ciascuna unità immobiliare e per i servizi generali.
Nel caso in cui l’elettrificazione di centri residenziali, di aree lottizzate, di aree destinate a pluralità di insediamenti industriali, artigianali e commerciali avvenga anteriormente all’attivazione dei singoli punti di prelievo, anche se sia necessario realizzare opere di urbanizzazione primaria, il richiedente è tenuto a corrispondere al distributore, per ciascun punto di prelievo previsto, gli importi relativi alla quota distanza. Al momento dell’attivazione, i richiedenti sono tenuti a corrispondere
l’importo relativo alla quota potenza di cui alla Tabella 1. Ciascuna unità immobiliare aggiuntiva è equiparata ad una nuova connessione.
Nei casi di elettrificazione di insediamenti dei piani di zona dell’edilizia popolare sovvenzionata, di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, il versamento del contributo può essere effettuato alla realizzazione dei singoli insediamenti anche in riferimento agli importi relativi alla quota distanza.
Sono considerate nuove connessioni le unità immobiliari aggiuntive rispetto a quelle inizialmente previste per i nuovi edifici e quelle che derivano da ampliamenti o frazionamenti di edifici già connessi.
Disposizioni particolari per le connessioni di clienti finali domestici in bassa tensione
Per la connessione di clienti domestici nelle abitazioni di residenza anagrafica, con potenza disponibile fino a 3,3 kW, oltre alla quota potenza, è applicata la quota fissa di cui alla Tabella 1, lettera a). In caso di distanza superiore ai 200 metri, a fronte di una successiva richiesta per una potenza disponibile superiore 3,3 kW, il gestore della rete può chiedere il pagamento della differenza tra la quota distanza già versata e l’importo corrispondente alla distanza effettiva.
Nuove connessioni permanenti particolari in bassa tensione
Sono considerate tipologie permanenti particolari le connessioni relative a (comma 7.2 del TIC):
a) installazioni non presidiate in permanenza, situate fuori dagli abitati;
b) insegne luminose e pubblicitarie;
c) impianti di illuminazione di monumenti e simili;
d) impianti di risalita e simili;
e) installazioni mobili e precarie (roulottes e simili);
f) singole costruzioni non abitate in permanenza o comunque non di residenza anagrafica del proprietario (ville, case di caccia, rifugi di montagna e simili) situati oltre 2.000 metri dalla cabina media/bassa tensione di riferimento;
g) costruzioni che non siano raggiungibili con strada percorribile da automezzi o che siano separate dagli impianti di distribuzione esistenti da tratti di mare, di lago o laguna.
Nel caso di connessioni particolari di cui al comma 7.2 del TIC il contributo per la connessione è pari alla spesa relativa.
Le connessioni relative ad installazioni mobili o precarie di cui al comma 7.2 lettera e) del TIC, situate nei centri abitati e provviste di concessione di occupazione di suolo pubblico, sono regolate dalle disposizioni previste per le connessioni permanenti ordinarie.
Nel caso di richiesta di connessioni permanenti ordinarie in bassa tensione o connessioni permanenti particolari in aree di nuova elettrificazione che comporti la realizzazione di una nuova cabina MT/BT, con richiesta formulata unitariamente anche da più soggetti e relativa ad un numero di clienti finali pari ad almeno il 50% del numero medio di clienti finali connessi alle cabine di trasformazione MT/BT dell’impresa distributrice nel medesimo comune o gruppo di comuni con caratteristiche territoriali simili, a seguito di istanza dell’impresa distributrice competente all’Autorità si applicano contributi a forfait commisurati alla potenza disponibile (quota potenza) e alla distanza convenzionale del punto di prelievo dalla nuova cabina MT/BT allo scopo realizzata.
Le modalità di contributo a forfait di cui al precedente comma sono attivabili dall’impresa distributrice previa istanza all’Autorità, contenente le caratteristiche tecniche della rete, la localizzazione della nuova trasformazione MT/BT, le stime di costo che l’impresa distributrice avrà fornito preliminarmente agli utenti e l’elenco degli utenti che hanno formalizzato le richieste di connessione sulla base delle suddette stime. L’istanza si intende accolta trascorsi 45 giorni dall’avvenuto invio all’Autorità, senza che siano intervenute richieste istruttorie.
Corrispettivo per le attività a preventivo
Il richiedente un servizio di connessione o altre prestazioni specifiche regolate con l’addebito della spesa relativa è tenuto al pagamento di un anticipo dei contributi, come fissato nella Tabella 8, a garanzia delle attività di progettazione e sopralluogo, da scontare a buon esito della richiesta.
Contribuiti per altre prestazioni specifiche
Vedi tabelle 6, 7, 8 dell'Allegato C del TIC.
Agli importi sopra citati andrà aggiunta l'IVA di legge.
Obblighi specifici del richiedente una connessione in media tensione
Il richiedente una connessione in media tensione è tenuto a realizzare la propria cabina di trasformazione media/bassa tensione sulla base delle prescrizioni del distributore.
Il richiedente è tenuto a rendere disponibile al gestore di rete un locale, con agevole accesso da strada aperta al pubblico, per l’installazione delle apparecchiature di consegna dell’energia e di misura.
Contributi per connessioni permanenti ordinarie in media tensione
A copertura dei costi sostenuti per la realizzazione delle connessioni permanenti ordinarie, comprensivi degli oneri relativi alle opere elettriche di urbanizzazione primaria previste dalla disciplina urbanistica vigente, si applicano contributi a forfait commisurati alla potenza disponibile (quota potenza) e alla distanza convenzionale del punto di prelievo dalla cabina AT/MT di riferimento (quota distanza), riportati nella Tabella 3.
Nel caso di richieste di aumento della potenza disponibile è addebitata la sola quota potenza per la potenza disponibile aggiuntiva rispetto a quella precedentemente sottoscritta, applicando i contributi riportati nella Tabella 3.
Passaggi di tensione
Il contributo di connessione per i clienti già alimentati in bassa tensione per i quali si renda necessario il passaggio alla alimentazione in media tensione, è pari alla componente in quota fissa di cui alla Tabella 4 e alla componente in quota potenza di cui alla Tabella 3, lettera b). La componente in quota potenza è applicata secondo i criteri di cui al comma 15.2 del TIC.
Agli importi sopra citati andrà aggiunta l'IVA di legge.
Le forniture temporanee sono di durata limitata nel tempo; la durata massima è di un anno, prorogabile per un altro anno ad eccezione dei cantieri, la cui durata massima è di 3 anni conformemente alle concessioni edilizie rilasciate ai medesimi utenti, prorogabili al massimo per altri 3 anni.
V-Reti ha predisposto a proprie spese una serie di punti di fornitura ricadenti nella seguente definizione:
- impianti di rete per la connessione temporanea di tipo permanente (sono gli impianti in media o bassa tensione, nella titolarità e disponibilità dell’impresa distributrice, localizzati permanentemente in un determinato sito e finalizzati alle attivazioni successive di più connessioni temporanee da parte di differenti richiedenti);
In base all’art. 3.5 della Deliberazione 616/2023/R/eel del 27 dicembre 2023 ai soggetti richiedenti connessioni temporanee relative a spettacoli viaggianti, manifestazioni e feste patronali, popolari, politiche, religiose, sportive, teatrali, riprese cinematografiche, televisive e simili, comprese le richieste relative a connessioni temporanee destinate ad usi domestici ad essi pertinenti, in sostituzione dei corrispettivi di cui al comma 20.1 del TIC, nelle more della razionalizzazione della disciplina delle connessioni dei punti attivi e passivi, in sostituzione dei corrispettivi di cui al comma 20.1 del TIC si continua ad applicare il contributo in quota fissa per disattivazioni e attivazioni a seguito di morosità di cui alla Tabella 7, lettera a), del TIC, mentre non è più prevista l’applicazione del corrispettivo in quota fissa a copertura dei costi amministrativi di cui alla Tabella 2 del TIC in vigore per il periodo di regolazione 2020-2023.
Tali connessioni, ciascuna dotata di proprio contatore elettronico[1], sono identificate da un univoco codice POD. Il contatore elettronico presente su ciascuno di questi POD, viene impiegato come sezionatore telecontrollato e limitatore di potenza, ai fini di garantire la sicurezza della rete elettrica, sia per le forniture in cui è richiesta la lettura dei consumi, sia per le forniture in cui è previsto che il cliente finale richiedente abbia diritto a che i consumi siano rilevati “a forfait”[3]: in quest’ultimo caso non vengono acquisite le letture e quindi l’oggetto fisico “contatore” in realtà ha solo funzione di sezionatore/limitatore telecontrollato.
Trattandosi di forniture di tipo temporaneo, l’associazione tra il punto di fornitura (codice POD) e il cliente finale non può essere evidentemente statica e definitiva: come indicato nella succitata definizione, tali POD sono finalizzati alle attivazioni successive di più connessioni temporanee da parte di differenti richiedenti.
[1] Ai sensi della Determina n. 8/10, fanno eccezione le connessioni temporanee di potenza fino a 30kW realizzate nei centri storici, dove i vincoli ambientali rendono impossibile ottenere le autorizzazioni alla realizzazione di un numero elevato di connessioni che richiederebbe manufatti ingombranti. Si tratta in sostanza delle manifestazioni come p.es i mercatini natalizi, la fiera di Santa Lucia ecc, che si svolgono in Piazza Erbe, Piazza di Signori, Cortile Mercato Vecchio, Piazza Bra e Via Roma, dove è impensabile allestire molti di punti di fornitura con misuratore, per cui i consumi di queste forniture temporanee vengono sempre rilevati in modo forfettario. Allacciamenti forfettari Centro Storico DM 1444
1.Transitorie regolate a forfait
Richieste di connessione temporanea in bassa tensione fino a 40 kW che comportino la realizzazione di impianti di rete per la connessione temporanea di tipo transitorio, fino ad una distanza massima di 20 metri dagli impianti di rete di distribuzione permanenti esistenti nei pressi del luogo per il quale è richiesta la connessione, ma che non comportino la realizzazione di una cabina provvisoria di trasformazione MT/BT si applicano i corrispettivi di cui alla Tabella 5 delibera 630/230/R/ell .
La distanza dagli impianti di rete di distribuzione permanenti esistenti nei pressi del luogo per il quale è richiesta la connessione è misurata, coerentemente con le disposizioni di cui al comma 10.1, in linea retta isometrica dal punto di prelievo dell’energia elettrica al più vicino impianto in bassa tensione della rete di distribuzione.
Nel caso di una pluralità di richieste di connessione temporanea presentate nello stesso momento, in bassa tensione e ciascuna fino a 40 kW, relative ad uno stesso luogo di fornitura, che comportino la realizzazione di impianti di rete per la connessione temporanea di tipo transitorio, ma che non comportino la realizzazione di una cabina provvisoria di trasformazione MT/BT, per ciascuna richiesta si applicano le riduzioni ai corrispettivi di cui alla Tabella 5, colonna A), come indicato alla Tabella 5, colonna C) della delibera 630/230/R/ell ..
2.Richieste di connessione temporanea che comportino un mero intervento di attivazione
Alle richieste di connessione temporanea che richiedano un intervento di mera attivazione, qualunque sia il livello di potenza richiesta, si applica il contributo in quota fissa per disattivazioni e attivazioni a seguito di morosità di cui alla Tabella 7, lettera a) del TIC.
Il contributo in quota fissa di cui alla Tabella 7, lettera a) del TIC, si applica una volta sola all’atto dell’attivazione della fornitura. Il contributo in quota fissa riportato in Tabella 7, lettera a) del TIC, è ridotto del 50% in caso di utenze già predisposte per la telegestione.
3. Transitorie regolate sulla base della spesa relativa
Per le richieste di connessione temporanea in bassa tensione fino a 40 kW con distanza oltre 20 metri dagli impianti di rete di distribuzione permanenti esistenti nei pressi del luogo per il quale è richiesta la connessione che non comportino la realizzazione di una cabina provvisoria di trasformazione MT/BT, per le richieste di connessione temporanea in bassa tensione fino a 40 kW che comportino la realizzazione di una cabina provvisoria di trasformazione MT/BT, per le richieste di connessione temporanea in bassa tensione oltre 40 kW e per le richieste di connessione temporanea in media tensione, il corrispettivo per la connessione è determinato sulla base della spesa relativa.
Al seguente link viene pubblicato il prezziario dei costi unitari dei materiali e delle prestazioni d’impresa per la redazione dei preventivi basati sulla spesa relativa come indicato dall’art. 21.4 del tic (delibera 616/2023/R/ell).
Clicca qui per scaricare l'elenco prezzi unitari dei lavori elettrici
Condizione per l’applicazione dei consumi forfettari
Ai sensi della Determina n. 8/2010 dell’Autorità art. 1 si comunica che il comune di Verona ha identificato come “centro storico” tutta l’area racchiusa nel perimetro identificato dalla cartografia del Comune di Verona “SITI”- Mappa PAT4A. Pertanto, in applicazione della suddetta determina, V-Reti potrà eseguire connessioni temporanee forfettarie per tutte le richieste provenienti da vendite terze con potenza fino a 40 kW che interessano punti di connessione all’interno del suddetto perimetro. I CAP delle vie interessate sono: 37121 – 37122 – 37123 – 37126 – 37129 – 37138
Clicca qui per scaricare la planimetria del centro storico di Verona
Impianti in media o bassa tensione, nella titolarità e disponibilità dell’impresa distributrice, localizzati permanentemente in un determinato sito e finalizzati alle attivazioni successive di più connessioni temporanee da parte di differenti richiedenti;
Importi per connessioni temporanee: vedasi delibera tab.3 TIC