I bonus sociali elettrico, gas e idrico sono una misura volta a ridurre la spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica, di gas naturale e idrica dai nuclei familiari in condizioni di disagio economico o fisico. Sono stati gradualmente introdotti nel corso degli anni dalla normativa nazionale e successivamente attuati con provvedimenti dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente.

Dal 1° gennaio 2021 i bonus sociali elettrico, gas e acqua per disagio economico sono riconosciuti automaticamente ai cittadini/nuclei familiari che ne hanno diritto.
Per attivare il procedimento per il riconoscimento automatico dei bonus sociali agli aventi diritto  è necessario e sufficiente presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) ogni anno e ottenere un'attestazione di ISEE entro la soglia di accesso ai bonus, oppure risultare titolari di Reddito/Pensione di cittadinanza.
Il cittadino/nucleo familiare deve risultare in condizione di disagio economico, ossia deve:
  • appartenere ad un nucleo familiare con indicatore ISEE non superiore a 8.265 euro, oppure
  • appartenere ad un nucleo familiare con almeno 4 figli a carico (famiglia numerosa) e indicatore ISEE non superiore a 20.000 euro, oppure
  • appartenere ad un nucleo familiare titolare di Reddito di cittadinanza o Pensione di cittadinanza.

 

Per il bonus elettrico il valore soglia dell'ISEE di accesso alle agevolazioni per l'anno 2022 è stato elevato a 12.000 euro dal decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, come convertito dalla legge 20 maggio 2022, n. 51.
 
Uno dei componenti del nucleo familiare ISEE deve risultare intestatario di un contratto di fornitura elettrica:
  • con tariffa per usi domestici (ossia la fornitura deve servire locali adibiti ad abitazioni a carattere familiare)
  • attivo (ossia l'erogazione del servizio deve essere in corso) o temporaneamente sospeso per morosità.
 

Ogni nucleo familiare ha diritto a un solo bonus elettrico per anno di competenza della DSU (cosiddetto "vincolo di unicità")

FORNITURA DIRETTA
La fornitura diretta elettrica deve essere intestata a uno dei componenti del nucleo familiare ISEE, ossia il contratto di luce, gas e acqua deve essere intestato a uno dei componenti del nucleo, indicati nella DSU. Inoltre, la fornitura diretta elettrica deve essere:
  • per uso domestico, ossia deve servire locali adibiti ad abitazioni a carattere familiare;
  • attiva ossia l'erogazione del servizio deve essere in corso; sono considerate attive anche le forniture momentaneamente sospese per morosità;
Dal 1° gennaio 2021 tutti i cittadini/nuclei familiari che presentano annualmente una  Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per l'accesso ad una prestazione sociale agevolata (es.: assegno di maternità, mensa scolastica, bonus bebè, ecc.) e che risultano in condizione di disagio economico , sono automaticamente ammessi al procedimento per il riconoscimento delle agevolazioni (bonus sociali elettrico, gas e idrico) agli aventi diritto.
Per attivare il procedimento di riconoscimento automatico dei bonus sociali agli aventi diritto, dunque, è necessario e sufficiente presentare la DSU ogni anno e ottenere un'attestazione di ISEE entro la soglia di accesso ai bonus, oppure risultare titolari di Reddito/Pensione di cittadinanza.
Il procedimento serve a verificare la sussistenza degli ulteriori requisiti di ammissione, relativi alla fornitura  e all'unicità del relativo bonus per nucleo familiare per anno di competenza.
In ogni anno solare, per ogni nucleo familiare che, sulla base della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) presentata, risulta in condizioni di disagio economico:
  • l'INPS invia al Sistema Informativo Integrato gestito dalla società Acquirente Unico S.p.A., i dati tratti, dalla DSU, che sono strettamente necessari per le verifiche di ammissibilità all'agevolazione; la trasmissione dei dati avviene nel rispetto della normativa sulla privacy e delle modalità definite dall'Autorità;
  • il SII verifica che nessuno dei componenti del nucleo familiare ISEE sia già beneficiario di un bonus sociale elettrico/gas/idrico per lo stesso anno di competenza della DSU.

inoltre per:
 
Forniture dirette di elettricità
  • In caso di esito positivo della verifica che il nucleo familiare non risulti già beneficiario di un bonus elettrico/gas per l'anno di competenza della DSU (verifica di unicità),  il SII ricerca un contratto di fornitura diretta di energia elettrica e/o di gas naturale intestato a uno dei codici fiscali dei componenti del nucleo familiare ISEE, incrociando i dati ricevuti dall'INPS relativi al nucleo familiare con quelli contenuti nel Registro Centrale Unico (banca dati informativa contenente le informazioni sui contratti di fornitura di energia elettrica e di gas naturale);
  • se il SII individua un contratto di fornitura diretta di energia elettrica o di gas naturale intestato ad uno dei componenti del nucleo familiare ISEE, provvede a verificare che la fornitura abbia le caratteristiche previste dalla regolazione

In caso di esito positivo di tali verifiche, il bonus viene erogato in bolletta 
 
  • se il SII NON individua una fornitura diretta di energia elettrica intestata ad uno dei componenti del nucleo familiare ISEE e agevolabile, il SII ripete questa ricerca in ciascuno dei mesi successivi, fino al termine dell'anno di validità della relativa attestazione ISEE (31 dicembre dell'anno in cui è stata presentata la DSU).
Il valore del bonus sociale elettrico è determinato e periodicamente aggiornato dall'Autorità, in base ai criteri previsti dalla normativa. Di norma, all'inizio dell'anno l'Autorità aggiorna i valori dei bonus sociali elettrico e gas da riconoscere nel corso di tutto il medesimo anno.

Nel seguito si riportano i valori del bonus sociale elettrico per disagio economico
Dal 2022 la procedura di riconoscimento dei bonus sociali segue tempistiche e modalità differenti per i 3 servizi (elettrico gas e idrico) e per tipo di fornitura (diretta o indiretta). 

Forniture dirette di elettricità
In via ordinaria, successivamente alla presentazione della DSU da parte del cittadino, nei casi in cui l'ISEE del nucleo familiare ISEE rientri nelle soglie di accesso al bonus, il sistema impiega di norma circa 1 mese per:
  • individuare la fornitura diretta intestata ad uno dei componenti del nucleo familiare ISEE (ove esistente);
  • effettuare le previste verifiche di ammissibilità sulla fornitura;
  • trasmettere agli operatori competenti i dati necessari per erogare il bonus in bolletta agli aventi diritto.

Il bonus deve essere applicato dagli operatori competenti nella prima fattura emessa successiva alla ricezione di tali dati. In ogni bolletta viene applicata la quota di bonus proporzionale al periodo di tempo al quale la bolletta fa riferimento. Dunque, l'effettiva applicazione del bonus in bolletta dipende dalla frequenza di fatturazione dell'operatore competente.

Ad esempio: il cittadino ha presentato la DSU il 5 maggio 2022. Il SII ha ricevuto a giugno da INPS le informazioni sul nucleo familiare che sono necessarie per effettuare le verifiche di ammissibilità all'agevolazione; se tali verifiche danno esito positivo, il SII ha trasmesso agli operatori competenti i dati necessari per procedere all'erogazione del bonus di norma entro in mese di giugno (es.: 15 giugno 2022). Se il distributore e il venditore competenti emettono le fatture mensilmente, il cittadino vedrà il bonus nella bolletta del mese di agosto (in quanto il venditore trasferirà il bonus al cliente finale nella prima fattura emessa successiva alla data di fatturazione del bonus da parte dell'impresa di distribuzione, che emette fattura su base mensile). Se, invece, il venditore competente emette fattura ogni 2 o 3 mesi, il cittadino vedrà il bonus applicato in bolletta a settembre (se frequenza di fatturazione è bimestrale) o a ottobre (se frequenza di fatturazione è trimestrale
Limitatamente all'anno 2022, il valore soglia dell'ISEE di accesso ai bonus sociali elettrico e gas è stato elevato a 12.000 euro. Sono state inoltre introdotte modalità di riconoscimento straordinarie di questi bonus agli aventi diritto, con particolare riferimento alla decorrenza delle agevolazioni e alla loro durata1:
per i nuclei familiari che, a seguito della presentazione di una DSU nell'anno 2022
hanno avuto un ISEE attestato di valore superiore a 8.265 euro e fino a 12.000 euro, che hanno meno di 4 figli a carico, che non risultano percettori di Reddito/Pensione di cittadinanza e che abbiano diritto al bonus sociale elettrico e/o gas per l'anno 2022:
  • nel caso in cui nessuno dei componenti del nucleo familiare sia beneficiario di un bonus 2021 (ossia riconosciuto sulla base di una DSU presentata nell'anno 2021) della stessa tipologia (elettrico/gas) e ancora in corso di erogazione (ossia che viene ancora applicato in bolletta), le agevolazioni 2022 decorrono:
    • dal 1° aprile 2022, se la fornitura agevolabile risulta attiva a tale data (1° aprile 2022);
    • dalla data di attivazione della fornitura se, invece, la fornitura agevolabile è stata attivata dopo il 1° aprile 2022;
  • nel caso in cui uno dei componenti del nucleo familiare sia beneficiario di un bonus 2021 della stessa tipologia e ancora in corso di erogazione, le agevolazioni 2022 decorrono in continuità dal giorno successivo al termine del corrispondente bonus sociale 2021;
  • in tutti i casi, le agevolazioni terminano il 31 dicembre 2022 (ad eccezione dei casi in cui vengano meno le condizioni che danno accesso al bonus e che comportano l'interruzione anticipata dell'agevolazione ai sensi della deliberazione 63/2021/R/com; ad esempio, per il bonus sociale gas, se la classe del misuratore supera la classe G6).
per i nuclei familiari che, a seguito della presentazione di una DSU nell'anno 2022 hanno avuto un ISEE attestato di valore non superiore a 8.265 euro e che hanno meno di 4 figli a carico, oppure hanno avuto un ISEE attestato non superiore a 20.000 euro e che hanno almeno 4 figli a carico, oppure sono titolari di Reddito o di Pensione di cittadinanza, e che abbiamo diritto al bonus sociale elettrico e/o gas per l'anno 2022:
  • nel caso in cui nessuno dei componenti del nucleo familiare sia beneficiario di un bonus 2021 della stessa tipologia (elettrico/gas) ancora in corso di erogazione, le agevolazioni 2022 decorrono:
    • dal 1° gennaio 2022, se la fornitura agevolabile risulta attiva a tale data (1° gennaio 2022);
    • dalla data di attivazione della fornitura se, invece, la fornitura agevolabile è stata attivata dopo il 1° gennaio 2022;
  • nel caso in cui uno dei componenti del nucleo familiare sia beneficiario di un bonus 2021 della stessa tipologia ancora in corso di erogazione, le agevolazioni 2022 decorrono in continuità, a partire dal giorno successivo al termine del corrispondente bonus sociale 2021;
  • in tutti i casi, i bonus hanno una durata ordinaria pari a 12 mesi, (ad eccezione dei casi in cui vengano meno le condizioni che danno accesso al bonus e che comportano l'interruzione anticipata dell'agevolazione ai sensi della deliberazione 63/2021/R/com).
Operativamente, il SII avvierà nel mese di ottobre, terminati i necessari sviluppi informatici, le verifiche necessarie per il riconoscimento delle agevolazioni ai nuovi aventi diritto (ossia la ricerca di una fornitura intestata ad uno dei componenti del nucleo familiare ISEE e la verifica dei relativi requisiti di ammissibilità), procedendo in ordine cronologico in base alla data di presentazione della DSU.
Le DSU che il SII avrà ricevuto dall'INPS fino al mese di settembre incluso, che, di norma, sono le DSU presentate dai cittadini fino al mese di agosto 2022 incluso, saranno gestite dal SII entro il mese di novembre 2022.
Le DSU che il SII riceverà dall'INPS successivamente al mese di settembre, saranno invece gestite con le tempistiche ordinarie, descritte precedentemente.
Le somme già fatturate ed eccedenti quelle dovute sulla base dell'applicazione dei bonus saranno compensate (scontate) nella prima fattura utile emessa dal venditore successivamente alle verifiche di cui sopra o, qualora questo non sia possibile, tramite rimborso automatico entro tre mesi da tale fattura.

Bonus per gravi condizioni di salute (disagio fisico)

Il bonus (elettrico) per disagio fisico è misura volta a ridurre la spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica dai nuclei familiari in cui è presente un componente che si trova in condizioni di disagio fisico. È stato introdotto dalla normativa nazionale e successivamente attuato con provvedimenti di regolazione dell'Autorità.
I requisiti per beneficiare del bonus sociale per disagio fisico non sono cambiati rispetto al passato: possono ottenere il bonus tutti i clienti domestici affetti da grave malattia o i clienti domestici con fornitura elettrica presso i quali viva un soggetto affetto da grave malattia, che richiede l'utilizzo di apparecchiature elettromedicali per il mantenimento in vita.
Le apparecchiature elettromedicali salvavita che danno diritto al bonus sono state individuate dal  Decreto del Ministero della Salute del 13 gennaio 2011.
Il bonus sociale per disagio fisico è cumulabile con i bonus per disagio economico qualora ricorrano i rispettivi requisiti di ammissibilità.
L'accesso al bonus elettrico per disagio fisico è subordinato alla presentazione di apposita domanda: i soggetti che si trovano in gravi condizioni di salute e che utilizzano apparecchiature elettromedicali per la loro sopravvivenza dovranno continuare a farne richiesta presso i Comuni o i CAF abilitati.
La domanda va presentata presso il Comune di residenza del titolare della fornitura elettrica (anche se diverso dal malato) utilizzando gli appositi moduli o presso un altro ente designato dal Comune (CAF, Comunità montane).
Per avere accesso al bonus per disagio fisico, il cliente deve essere in possesso di:
  • un certificato ASL che attesti:
    • la situazione di grave condizione di salute;
    • la necessità di utilizzare le apparecchiature elettromedicali per supporto vitale;
    • il tipo di apparecchiatura utilizzata e le ore di utilizzo giornaliero;
    • l'indirizzo presso il quale l'apparecchiatura è installata;
  • il documento di identità e il codice fiscale del richiedente e del malato se diverso dal richiedente;
  • il modulo B compilato;
è inoltre necessario avere a disposizione alcune informazioni reperibili in bolletta o nel contratto di fornitura:
  • codice POD (identificativo del punto di consegna dell'energia). Il codice POD, è un codice composto da lettere e numeri, che inizia con IT e identifica in modo certo il punto fisico in cui l'energia viene consegnata dal fornitore e prelevata dal cliente finale. Il codice non cambia anche se si cambia fornitore;
  • la potenza impegnata o disponibile della fornitura.
Per la richiesta del bonus per disagio fisico, non è possibile utilizzare altre forme di certificazione delle situazioni invalidanti, quali ad esempio i certificati di invalidità civile.
No, non è richiesta la presentazione dell'ISEE. Il bonus per disagio fisico per queste situazioni viene concesso indipendentemente dalla fascia di reddito del richiedente.
E' possibile delegare un'altra persona per presentare la domanda?
Sì, compilando l'apposito modulo  Allegato D per le deleghe.
Il valore del bonus elettrico per disagio fisico è determinato dall'Autorità, in base ai criteri previsti dalla normativa e dipende da: potenza contrattuale, apparecchiature elettromedicali salvavita utilizzate e tempo giornaliero di utilizzo.
Sulla base di queste tre informazioni e dei corrispondenti ammontari di bonus determinati dall'Autorità, il valore del bonus spettante al nucleo familiare in condizione di disagio fisico viene calcolato dal sistema informatico che gestisce le agevolazioni (SGAte) tenuto conto di quanto certificato dalla ASL competente. Nel caso in cui la ASL non barri le caselle relative ai macchinari utilizzati e alle ore di utilizzo, il sistema assegna la fascia minima.
Per conoscere e fare una stima del valore di bonus a cui il malato ha diritto è possibile effettuare una  simulazione sul portale SGAte.
Di norma, all'inizio dell'anno l'Autorità aggiorna i valori dei bonus sociali elettrico e gas da riconoscere nel corso di tutto il medesimo anno. 

Nel seguito si riportano i valori del bonus sociale elettrico per disagio fisico
L'importo del bonus viene scontato direttamente sulla bolletta elettrica, non in un'unica soluzione, ma suddiviso nelle diverse bollette corrispondenti ai consumi dei 12 mesi successivi alla presentazione della domanda.
Ogni bolletta riporta una parte del bonus proporzionale al periodo cui la bolletta fa riferimento.
Quando il bonus per disagio fisico viene riconosciuto, in bolletta viene inserita un'apposita comunicazione. Quando il bonus è in corso di erogazione, nella sezione "totale servizi di rete - quota fissa" della bolletta, vengono evidenziati sia l'avvenuta ammissione alla compensazione, sia il dettaglio dell'importo relativo.
Lo stato di avanzamento della propria richiesta di bonus può essere verificato:
  • presso l'Ente dove è stata presentata la richiesta (il Comune di residenza, il CAF, la Comunità Montana, ecc.) presentando la ricevuta rilasciata alla consegna della domanda;
  • chiamando il numero verde 800.166.654 e fornendo il codice fiscale o il numero identificativo della richiesta;
  • collegandosi al sito www.bonusenergia.anci.it, entrando nella sezione riservata "Controlla on line la tua pratica" e inserendo il proprio codice fiscale e le credenziali di accesso.
    Le credenziali (User ID e password) vengono rilasciate dal Comune o dal CAF presso cui si è presentata la richiesta per il bonus.
La domanda di bonus per disagio fisico deve superare una serie di passaggi di verifica dei requisiti da parte del Comune e di SGAte e di comunicazione tra questi e gli operatori competenti. Solo al termine di questi passaggi, se la domanda presenta tutti i requisiti di ammissibilità, il cliente riceve il bonus in bolletta.
Il bonus per disagio fisico viene erogato senza interruzioni fino a quando sono utilizzate le apparecchiature elettromedicali salvavita. Il cessato utilizzo di tali apparecchiature deve essere tempestivamente segnalato al proprio venditore di energia elettrica.
Possono verificarsi situazioni per cui l'erogazione del bonus per disagio fisico viene interrotta a seguito di un controllo del Comune o del distributore competente, da cui emerga la mancanza o la variazione di una delle condizioni indispensabili per aver diritto all'agevolazione (ad esempio, se la fornitura elettrica risulta cessata per il trasferimento del cliente o se le apparecchiature elettromedicali salvavita non vengono più utilizzate).
In questi casi il cliente riceve una comunicazione da SGAte con la quale viene informato dell'interruzione (o della revoca) del bonus e dei motivi.
E' necessario presentare la domanda di rinnovo?
Il bonus per disagio fisico non deve essere rinnovato, ma viene erogato fino al cessato uso delle apparecchiature elettromedicali.

Se la domanda di bonus è stata presentata nel 2012 è possibile chiedere un eventuale adeguamento?
Si, è possibile chiedere un adeguamento. I soggetti che prima del 2013 avevano già richiesto e ottenuto il bonus per disagio fisico possono verificare se, in base ai valori di bonus attualmente in vigore, hanno diritto a una quota di agevolazione maggiore. Nel caso in cui, utilizzando l'applicativo di  simulazione, venga assegnata una fascia maggiore della minima, è possibile presentare domanda di variazione utilizzando la nuova modulistica ( modulo B e allegati) e barrare l'apposita casella "variazione apparecchiature". La variazione del valore del bonus riconosciuto decorre dal momento della presentazione della domanda.

E' possibile chiedere un adeguamento se vengono installate nuove apparecchiature?
Sì, si può chiedere un adeguamento, sia nel caso in cui si debbano utilizzare nuove apparecchiature elettromedicali salva-vita, sia nel caso le apparecchiature già in uso si debbano utilizzare per un maggior numero di ore giornaliere.
In tali casi, è necessario presentare il  modulo B barrando la voce "variazione apparecchiature".
E' sempre consigliabile, prima di presentare domanda di variazione, fare una verifica con il  simulatore perché può accadere che, malgrado l'aumento di apparecchiature o delle ore di utilizzo, l'ammontare del bonus per disagio fisico non cambi. In tale situazione il sistema SGAte non accetta la domanda di variazione e l'agevolazione in corso non subisce variazioni. In caso di attribuzione di un diverso valore di bonus, la variazione decorre dal momento della presentazione della domanda.

Se il cliente non usa più le apparecchiature cosa deve fare?
Se le apparecchiature elettromedicali salvavita non vengono più utilizzate, il cliente è tenuto ad informare prontamente il proprio venditore di energia elettrica, poiché il cessato uso delle apparecchiature comporta la cessazione del bonus per disagio fisico.
Se il cliente non informa il proprio venditore e continua a percepire il bonus per disagio fisico senza averne titolo, può essere richiesta la restituzione delle somme indebitamente percepite.

Se cambia il fornitore di energia elettrica cosa succede?
In caso di cambio del venditore o delle condizioni economiche del contratto, il bonus per disagio fisico continua ad essere erogato senza interruzioni, fino al cessato uso delle apparecchiature elettromedicali salvavita.

Se cambia l'intestatario del contratto cosa succede?
Se il contratto inizialmente intestato a un soggetto diverso dal malato viene successivamente intestato al malato (voltura contrattuale), il bonus per disagio fisico viene erogato con continuità. Se, invece, il contratto viene intestato ad altro soggetto che non vive dove dimora il cliente in gravi condizioni di salute, il bonus cessa.
Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito internet dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente ove oltre ad un’apposita informativa sui Bonus Sociali è presente una Sezione DOMANDE E RISPOSTE.

E’ inoltre possibile prendere contatti con il numero verde del Servizio gratuito di informazioni e assistenza al consumatore  
800.166.654

Per informazioni e supporto in merito a comunicazioni ricevute e/o alle modalità di invio dei dati richiesti, il cittadino può consultare:
  • video informativo sviluppato da ARERA e AU, accessibile anche inquadrando con la fotocamera dello smartphone il QR code riportato in alto a sinistra della comunicazione;
  • Numero Verde 800 166 654 dello Sportello per il Consumatore Energia e Ambiente di ARERA ;
  • email info.sportello@acquirenteunico.it allo Sportello.