Indennizzi automatici ai clienti finali

In caso di mancato rispetto dei livelli specifici di qualità così come previsti dal TIQC di ARERA

  • TESTO INTEGRATO DELLA REGOLAZIONE DELLA QUALITA’ COMMERCIALE DEI SERVIZI DI DISTRIBUZIONE E MISURA DELL’ENERGIA ELETTRICA (TIQC 2024)

consultabile nella sua versione più aggiornata dal sito dell’Autorità: https://www.arera.it/atti-e-provvedimenti/dettaglio/23/617-23

V-Reti corrisponderà al cliente finale un indennizzo automatico, anche tramite il suo venditore.

Entità dell'indennizzo automatico base per i Clienti

Gli indennizzi automatici base sono definiti per ciascuna tipologia di utenza come segue:

  • 40,25 € per i clienti BT domestici e produttori BT;
  • 80,50 € per i clienti BT non domestici;
  • 161,00 € per i clienti MT e produttori MT


Ad esclusione degli indennizzi relativi al mancato rispetto della fascia di puntualità degli appuntamenti, sono crescenti in relazione al ritardo nell’esecuzione della prestazione come indicato di seguito:

  1. se l’esecuzione della prestazione avviene oltre lo standard, ma entro un tempo doppio dello standard a cui si riferisce la prestazione, è corrisposto l’indennizzo automatico base;

  2. se l’esecuzione della prestazione avviene oltre un tempo doppio dello standard cui si riferisce la prestazione, ma entro un tempo triplo, è corrisposto il doppio dell’indennizzo automatico base;

  3. se l’esecuzione della prestazione avviene oltre un tempo triplo dello standard cui si riferisce la prestazione è corrisposto il triplo dell’indennizzo automatico base.

In caso di mancato rispetto dei livelli specifici di qualità relativi al tempo di messa a disposizione del venditore di dati tecnici, è corrisposto al venditore un indennizzo automatico base di 34,50 euro, crescente in relazione al ritardo nell’esecuzione della prestazione secondo i tempi e le proporzioni sopra definiti.

Casi di esclusione del diritto all’indennizzo automatico

Non verrà corrisposto alcun indennizzo qualora il mancato rispetto dei livelli specifici di qualità sia dovuto a:

  • cause di forza maggiore
    intese come – a titolo esemplificativo e non esaustivo - atti di autorità pubblica, eventi naturali eccezionali per i quali sia stato dichiarato lo stato di calamità dall’autorità competente, scioperi, mancato ottenimento di atti autorizzativi;

  • cause imputabili al cliente finale o a terzi
    quali – a titolo esemplificativo e non esaustivo - la mancata presenza del cliente finale ad un appuntamento concordato con l’impresa distributrice per l’effettuazione di sopralluoghi necessari all’esecuzione della prestazione richiesta o per l’esecuzione della prestazione stessa, ovvero danni o impedimenti provocati da terzi;

  • Il richiedente non sia in regola con gli eventuali pagamenti dovuti a V-Reti per l’effettuazione della prestazione richiesta.
 
  • Ogni altra fattispecie di esclusione prevista dalla regolazione vigente quale ad esempio:
 
  1. ​​​per mancato rispetto del tempo massimo di ripristino della fornitura in seguito a guasto del gruppo di misura per clienti finali alimentati in bassa tensione se l’interruzione della fornitura è causata dal solo allentamento dei morsetti ferma-cavi presenti sul gruppo di misura, dall’intervento del limitatore per prelievi irregolari o da danneggiamenti arrecati al gruppo di misura se installato all’interno di locali di esclusivo accesso del cliente finale;
  2. per mancato rispetto del tempo massimo di sostituzione del gruppo di misura nel caso in cui questo risulti inaccessibile

Modalità di corresponsione dell’indennizzo automatico

L’indennizzo automatico è corrisposto al cliente finale dal distributore tramite il venditore, il quale ha l’obbligo di trasferire l’indennizzo al cliente finale in occasione della prima fatturazione utile, o anche tramite rimessa diretta; nel caso di richiesta del produttore l’accredito avviene attraverso rimessa diretta da parte del distributore.

Gli indennizzi automatici, tenuto conto dei casi di esclusione, sono corrisposti dal distributore al richiedente la prestazione entro 30 giorni solari dalla data di effettuazione della prestazione richiesta o al più tardi a partire dal triplo del tempo dello standard, esclusi gli indennizzi automatici relativi al mancato rispetto della fascia di puntualità degli appuntamenti, per i quali il medesimo termine decorre dalla data dell’appuntamento.

In caso di mancata corresponsione dell'indennizzo automatico da parte del distributore entro 6 mesi a partire dalla data di effettuazione della prestazione richiesta, o al più tardi a partire dal triplo del tempo dello standard in caso di mancata effettuazione della prestazione, la corresponsione dell'indennizzo automatico dovrà avvenire in misura pari a tre volte l’indennizzo dovuto.