Connessioni Attive EE - v-reti
energia elettrica
Clienti
1) E’ necessario in primis inserire la pratica sul portale produttori ed ottenere il numero di pratica CP;
2) Chiedere a V-RETI Spa, alla mail preventivi@v-reti.it, di emettere la fattura per il versamento del corrispettivo fornendo il numero di pratica CP e i dati necessari per l’emissione della fattura (cliente con C.F. indicare l’indirizzo di residenza, cliente con P.Iva ragione sociale, sede legale e codice SDI e/o indirizzo e-mail PEC);
3) Pagare il corrispettivo sul conto corrente indicato in fattura, inserendo nella causale il numero di pratica CP e il numero fattura.
Una volta eseguito il versamento con bonifico bancario, inserire la contabile di pagamento all’interno del portale produttori negli allegati della pratica.
Il Testo Integrato Connessioni Attive di ARERA prevede la pubblicazione, da parte dei gestori di rete, di indicazioni qualitative riguardo la disponibilità della capacità di rete, mediante la classificazione delle aree territoriali per livelli di criticità.
Di seguito potete accedere al file Aree Critiche della rete in media e bassa tensione nel quale sono individuate:
- con il colore giallo, le aree servite dalle cabine primarie, in situazione di normale esercizio (assetto standard), per cui Pimm > 0,5 * Pcmin;
- con il colore arancione, le aree servite dalle cabine primarie in situazione di normale esercizio (assetto standard), per cui Pimm > Pcmin;
- con il colore rosso, le aree servite dalle cabine primarie in situazione di normale esercizio (assetto standard), per cui Pimm – Pcmin > 0,9 * Pn. Queste ultime sono individuate come aree critiche;
- con il colore bianco, le altre aree dove:
- Pcmin è la potenza di carico minima, definita come la potenza di carico dell’area nel quarto d’ora in corrispondenza del picco minimo regionale;
- Pn è la somma delle potenze nominali di tutti i trasformatori AT/MT installati nelle cabine primarie cui l’area è sottesa;
- Pimm è la somma delle potenze in immissione richieste, corrispondenti ai preventivi inviati ai richiedenti.
Al fine dell’ottenimento delle prestazioni del Gestore di Rete in merito alle connessioni di produzione di Energia Elettrica regolate dal TICA (Testo Integrato connessioni Attive), l’Autorità dell’Energia Elettrica e del Gas prevede che il richiedente la connessione deve effettuare uno specifico versamento forfetario proporzionale alla potenza di connessione richiesta.
All’atto della formalizzazione della richiesta per l’ottenimento del preventivo viene richiesto il «corrispettivo per l’ottenimento del preventivo di connessione»:
(Rif. Art. 6.6 dell’allegato A alla delibera ARG/elt 125/2010 – T.I.C.A.)
La richiesta di connessione comporta il pagamento di un corrispettivo per l’ottenimento del preventivo di connessione che è proporzionale alla potenza in immissione richiesta, come riassunto dalla tabella seguente:
VALORE DELLA POTENZA RICHIESTA IN IMMISSIONE | CORRISPETTIVO PER IL PREVENTIVO |
---|---|
fino a 6 kW | € 30,00 |
superiori a 6 kW e fino a 10 kW | € 50,00 |
superiori a 10 kW e fino a 50 kW | € 100,00 |
superiore a 50 kW e fino a 100 kW | € 200,00 |
superiore a 100 kW e fino a 500 kW | € 500,00 |
superiore a 500 kW e fino a 1.000 kW | € 1.500,00 |
superiore a 1.000 kW | € 2.500,00 |
A tali somme va aggiunta l’IVA di competenza da indicare sul modulo MO 0546 (vedi modulistica).
Per le informazioni sulle modalità di pagamento scrivere una pec al seguente indirizzo: preventivi.connessioni@pec.v-reti.it
In particolare: – l’art.21 dell’allegato A, introduce a carico del richiedente la connessione, sia obblighi di avvio del procedimento autorizzativo entro una determinata tempistica, sia obblighi di comunicazione a favore del gestore di rete.
Più precisamente il richiedente è tenuto a presentare, a pena di decadenza del preventivo, la richiesta di avvio del procedimento autorizzativo unico o del procedimento autorizzativo per la costruzione ed esercizio dell’impianto di produzione entro: 60 giorni lavorativi nel caso di connessione prevista in bassa tensione; 90 giorni lavorativi nel caso di connessione prevista in media tensione; 120 giorni lavorativi nel caso di connessione prevista in alta tensione.
Le tempistiche di cui sopra decorrono dalla data di accettazione del preventivo. Entro le tempistiche sopraddette il richiedente è tenuto altresì ad inviare al gestore una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di avvio del procedimento autorizzativo. A tal fine è stato predisposto il seguente modulo per la dichiarazione sostitutiva denominato:
– l’art. 31 dell’allegato A prevede, a partire dal 01/10/2010, l’invio da parte del produttore di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante: l’avvenuto inizio dei lavori di realizzazione dell’impianto di produzione, allegando eventuali comunicazioni di pari oggetto trasmesse alle autorità competenti, ovvero il mancato rispetto dei termini per l’inizio dei lavori di realizzazione dell’impianto di produzione, indicando la causa del mancato inizio e il tipo di procedimento autorizzativo al quale è sottoposto l’impianto di produzione, qualora la causa del mancato inizio dei lavori sia la mancata conclusione dei procedimenti autorizzativi.
Il richiedente è altresì tenuto a conservare i documenti necessari ad attestare le suddette informazioni. A tal fine è stato predisposto il facsimile di dichiarazione sostitutiva denominato:
MO 0450 – Comunicazione Inizio Lavori
MO 0451 – Comunicazione mancato inizio Lavori
– L’art. 9.14 dell’allegato A prevede, a partire dal 01/11/2010, la decadenza del preventivo nel caso in cui l’impianto di produzione non sia stato realizzato entro le tempistiche previste dall’autorizzazione alla costruzione ed all’esercizio, ivi incluse eventuali proroghe concesse dall’ente autorizzante.
É necessario pertanto che il richiedente ci invii, al termine dei lavori di costruzione dell’impianto di produzione, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il rispetto della tempistica sopraddetta.
Gli art. 10.6 e 23.3 dell’allegato A prevedono inoltre, a partire dal 01/01/2011, l’invio da parte del produttore della comunicazione di ultimazione lavori dell’impianto di produzione, tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
A tal fine è stato predisposto il facsimile di dichiarazione sostitutiva denominato:
MO 0449 – Comunicazione di fine lavori / rispetto tempi di esecuzione opere
La delibera n. 130/09 introduce delle modifiche all’art. 31.2 del Testo Integrato delle Connessioni Attive (TICA) relativamente agli obblighi informativi a carico dei richiedenti la connessione di impianti di produzione alla rete elettrica in caso di mancato inizio dei lavori di realizzazione dell’impianto di produzione.
Le principali novità introdotte dalla delibera sono le seguenti: i richiedenti la connessione dovranno inviare le comunicazioni di inizio lavori, mancato inizio lavori e stati di avanzamento solo al gestore di rete e non più all’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas; la comunicazione relativa al mancato inizio dei lavori deve contenere degli elementi specifici (potenza in immissione, potenza nominale, fonte primaria, codice pratica, causa di mancato inizio lavori, tipo di procedimento amministrativo, se causa del ritardo); in caso di comunicazione di mancato inizio lavori, il termine previsto per l’inoltro della comunicazione passa da 60 a 120 gg e la comunicazione va fatta mediante dichiarazione sostitutiva di notorietà; In caso di mancato inizio dei lavori di realizzazione dell’impianto di produzione, la comunicazione deve essere fatta entro: 12 (dodici) mesi dalla data di comunicazione di accettazione del preventivo, nel caso di connessioni in B.T. 12 (dodici) mesi dalla data di comunicazione di accettazione del preventivo, nel caso di connessioni in M.T. 18 (diciotto) mesi dalla data di comunicazione di accettazione del preventivo, nel caso di connessioni in A.T.
Nei casi in cui i termini sopra citati non possano essere rispettati a causa della mancata conclusione dei procedimenti autorizzativi o per cause di forza maggiore o per cause non imputabili al richiedente, il medesimo richiedente, al fine di evitare la decadenza del preventivo accettato, è tenuto a darne informazione al Gestore di Rete cui ha inviato la richiesta di connessione, con cadenza periodica di 180 giorni, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà recante un aggiornamento dello stato di avanzamento dell’iter per la connessione. La comunicazione che il richiedente è tenuto a trasmettere al gestore di rete deve indicare: 1. il valore della potenza in immissione richiesta al termine del processo di connessione, espressa in kW; 2. la potenza nominale dell’impianto di produzione a cui si riferisce la richiesta di connessione, ovvero il valore dell’aumento di potenza dell’impianto di generazione elettrica installato; 3. la fonte primaria da utilizzare per la produzione di energia elettrica; 4. il codice che identifica univocamente la pratica di connessione (codice pratica CP) comunicato dal gestore di rete nel preventivo; 5. la causa del mancato inizio dei lavori per la realizzazione dell’impianto di produzione di energia elettrica; 6. il tipo di procedimento autorizzativo al quale è sottoposto l’impianto di produzione di energia elettrica oggetto della comunicazione, qualora la causa del mancato inizio dei lavori per la realizzazione dello stesso impianto sia la mancata conclusione dei procedimenti autorizzativi. I produttori sono tenuti a conservare i documenti necessari ad attestare le informazioni trasmesse ai gestori di rete ai sensi del presente comma.
In base all’art. 3 della delibera ARG/elt 99/08 tali obblighi e tali tempistiche sono estese anche alle Soluzioni Tecniche Minime Generali avanzate ai sensi della delibera n. 281/05.
Voltura di un impianto di produzione
Il Trasferimento di Titolarità di un impianto di Produzione
Sempre più produttori – la maggior parte fotovoltaici – trasferiscono di titolarità (mortis causa, cessione d’azienda, vendita immobile, ecc.) il loro impianto di produzione in favore di Cessionari che diventano così nuovi produttori.
Questa nuova condizione dell’impianto, che si trova attribuito ad un nuovo produttore, deve essere mappata c/o TERNA attraverso una apposita procedura in Gaudì e trattata c/o il GSE mediante un processo a portale GWA che sancisce questo trasferimento.
La stessa cosa deve essere fatta anche presso il Gestore di Rete V-Reti Spa
Spesso, questa variazione non viene a noi comunicata, anche perché non è stato puntualizzato come effettuare questa comunicazione.
Sulla scorta di quello che fanno altri distributori, è necessario che il trasferimento dell’impianto di produzione venga mappato con la nuova anagrafica mediante una dichiarazione che è stata appena da noi generata.
Il nuovo modulo «MO 0773 – Dichiarazione voltura Produttore Attivo» va in questo senso.
Il trasferimento di titolarità di un impianto di produzione è quindi il trasferimento da un Produttore ad un altro dei rapporti contrattuali inerenti l’impianto di produzione connesso alla rete elettrica di V-Reti Spa
Che cosa fare per effettuare la voltura di un impianto di produzione?
Per ciò che concerne i rapporti con il Venditore di Energia:
La prima cosa da fare quando c’è un trasferimento di titolarità di un impianto di produzione verso un unico soggetto (mortis causa, cessione d’azienda, vendita immobile, ecc.) è quella di preoccuparsi di effettuare dapprima il subentro sulla fornitura di Energia Elettrica, rivolgendosi al Venditore di riferimento (AGSM Energia, ENEL Energia, ENI, ecc.).
Per ciò che concerne i rapporti con TERNA – mediante il portale Gaudì:
Il produttore dovrà registrare il cambio di titolarità a portale Gaudì secondo le istruzioni di cui al seguente link.
Per ciò che concerne i rapporti con il GSE – mediante il portale GWA:
Il produttore dovrà registrare il cambio di titolarità presso il GSE secondo le istruzioni contenute nel sito del GSE.
Per i rapporti con V-Reti Spa:
Il produttore dovrà accedere al sito di V-Reti Spa nella sezione Connessioni Attive/Procedura per il cambio di Titolarità Impianti di Produzione è disponibile il modulo «MO 0733 – Dichiarazione voltura Produttore Attivo». Compilare questo modulo di voltura, facendo attenzione a registrare correttamente le anagrafiche del Cessionario e del Cedente (anche nel caso di mortis causa) in base al profilo corretto, se persona fisica, procuratore/ legale, rappresentante o ditta individuale indicando anche la tipologia d’impianto (BT o MT)
Il modulo è direttamente scaricabile al termine di queste istruzioni.
Come si invia il modulo?
L’invio del modulo «MO 0733 – Dichiarazione voltura Produttore Attivo» deve essere inoltrato a V-Reti Spa a mezzo PEC all’indirizzo: produttori@pec.v-reti.it
Il codice ditta assegnato a V-RETI Spa da utilizzare per le dichiarazioni di consumo è il seguente: IT00VRE00619X.
Si comunica agli spettabili produttori, che in base all’art. 52 TUA approvato con D.Lgs. 504/95, per gli impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili, l’Ufficio delle dogane territorialmente competente rilascia un codice, denominato “Codice Ditta”, a fini di censimento. V-RETI Spa in quanto impresa di distribuzione, ha l’obbligo di indicare, nella propria dichiarazione annuale di consumo di energia elettrica, l’energia trasportata sulla propria rete, identificando gli impianti di produzione che immettono in rete con il relativo codice ditta. Si prega, pertanto, i produttori di comunicare tempestivamente tale codice mezzo Pec all’indirizzo produttori@pec.v-reti.it, e, qualora non ne siano in possesso, di farne debita richiesta all’Ufficio dell’Agenzia delle Dogane territorialmente competente.
Con la delibera 109/2021/R/eel, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha introdotto nuove modalità di erogazione del servizio di trasmissione, distribuzione e dispacciamento nel caso dell’energia elettrica prelevata per i consumi relativi ai servizi ausiliari di generazione e l’energia elettrica prelevata e successivamente re-immessa in rete dai sistemi di accumulo.
La nuova disciplina prevede che, a decorrere dal 1 ottobre 2022, potranno essere accolte le istanze del produttore (ovvero del soggetto richiedente la connessione ai sensi del TICA); pertanto, i prelievi di energia elettrica destinata ad una successiva re-immissione in rete verranno trattati come energia elettrica immessa negativa, ai fini dell’accesso ai servizi di trasporto, distribuzione e dispacciamento.
I produttori dovranno utilizzare una specifica modulistica pubblicata da ARERA con la determina DMEA 5/2022 disponibile al seguente link.
Per procedere all’inoltro delle istanze, è possibile inviare una pec a: produttori@pec.v-reti.it
ARERA informa che l’abrogazione definitiva dell’articolo 16 del TIT è rinviata al 1 gennaio 2024.
Per ulteriori chiarimenti si rimanda alla delibera ARERA, e ai successivi approfondimenti:
Scopri le principali novità introdotte dalla delibera relative agli impianti di produzione fino a 20 kW di potenza nominale.
Nell'ambito della regolamentazione energetica italiana, il 3 agosto 2023 è stata emessa la Delibera 361/2023/R/eel, che ha introdotto significative modifiche al Testo Integrato per le Connessioni Attive (TICA). L'obiettivo principale di queste modifiche è semplificare l'iter di connessione per gli impianti con una potenza nominale fino a 20 kW, rendendo il processo di connessione più agevole e meno oneroso per i soggetti interessati.
Gli impianti con potenza nominale fino a 20 kW che possono essere interessati dalle nuove disposizioni introdotte dalla Del 361/23, devono rispettare le seguenti caratteristiche:
- non sono sottoposti al regime delle accise e, conseguentemente, i produttori non sono tenuti agli obblighi e agli adempimenti previsti dagli articoli 53 e seguenti del Testo Unico delle Accise;
- accedono al Mercato elettrico come unica Unità di Produzione;
- non accedono agli incentivi erogati dal GSE che richiedono la misura dell’energia elettrica prodotta;
- non condividono il punto di connessione con altre Unità di Produzione.
Le novità introdotte dalla delibera
Sono tre le principali modifiche introdotte dalla Delibera 361/2023/R/eel:
1. Facoltà per il distributore di sostituire i controlli da effettuare in fase di attivazione dell’impianto di produzione con l’acquisizione di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio
Per gli impianti con potenza nominale minore o uguale a 20kW, la delibera consente al distributore di sostituire i controlli da effettuare in fase di attivazione dell’impianto (come previsto dalla delibera 558/14) con una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (vedi modulo MO 1003 nella sezione modulistica del TICA M.U. e TICA Tradizionale), che dovrà essere presentata dal soggetto richiedente (produttore o mandatario incaricato) o in alternativa da un soggetto delegato dal medesimo richiedente.
2. Decadimento dell'obbligatorietà dell'installazione del misuratore di produzione (M2) per impianti fino a 20 kW di potenza nominale con possibilità di attivazione da remoto.
DOMANDE FREQUENTI
- E’ necessario /possibile rimuovere i misuratori M2 già installati? No, la delibera non ha effetti retroattivi rispetto ai tempi di applicazione del Distributore;
- Per gli impianti con più sezioni è possibile applicare la delibera 361/2023/R/eel? E’ possibile a condizione che abbiano un’unica Unità produttiva;
- In caso di non installazione di misuratori M2 grazie all’adesione alla Del. 361, è necessaria la presenza del produttore in fase di attivazione? Tenteremo l’attivazione da remoto, in caso di problemi tecnici sarà necessaria la presenza del produttore o di un suo delegato ed in ogni caso solamente nel caso in cui il contatore di scambio non sia accessibile.
- Nel caso in cui l’attivazione da remoto dovesse fallire, sarete contattati telefonicamente per confermare un appuntamento.
Definizioni
- Impianto di produzione
Un impianto di produzione è un’unità tecnologica che trasforma una forma di energia in un’altra, in questo caso l’energia elettrica. Gli impianti di produzione di energia elettrica possono essere di diverse tipologie, a seconda della fonte di energia utilizzata.
- Unità di consumo
L’unità di consumo è un’unità immobiliare o un gruppo di unità immobiliari in cui avviene il consumo di energia elettrica. L’unità di consumo può essere costituita da un'abitazione, un ufficio, un negozio o un'industria.
- Regime commerciale
Il regime commerciale è la destinazione che il Cliente Finale/Produttore desidera dare all'energia immessa dal proprio generatore.
L’impianto di produzione può trovarsi nella condizione di erogare energia elettrica alla rete di distribuzione secondo uno dei due seguenti regimi commerciali:
• Ritiro dedicato o Scambio sul Posto della parziale cessione dell’energia prodotta (la produzione è associata anche ad un prelievo) - CESSIONE PARZIALE
• Ritiro dedicato della totale cessione dell’energia prodotta (si tratta di produzione pura) - CESSIONE TOTALE
Modalità di regimi commerciali
1. Cessione Parziale
L'impianto di produzione dovrà essere collegato ad una utenza di consumo (es. una utenza domestica o altri usi) ed ha come fine l'autoconsumo.
Nella cessione parziale possiamo avere le seguenti modalità di vendita dell’energia alla rete:
- Scambio sul Posto (SSP)
Lo Scambio sul Posto è un meccanismo che consente di immettere l'eventuale eccedenza di energia prodotta da un impianto di produzione nella rete elettrica. Si tratta di una opportunità di scambio virtuale con la rete, poiché l'energia che viene immessa può essere prelevata successivamente. Il corrispettivo per l'energia scambiata è calcolato dal GSE (Gestore dei Servizi Energetici) dopo la stipula della convenzione. Si tratta di un meccanismo di compensazione tra immissioni e prelievi dalla rete. Per maggiori dettagli si potrà consultare la pagina sul sito del GSE dedicata.
- Ritiro Dedicato (RID)
Il GSE offre un servizio semplificato ai produttori di energia elettrica per facilitarne la commercializzazione. Questa modalità consiste nella cessione dell'energia immessa in rete dagli impianti che possono accedervi, seguendo principi procedurali semplici e applicando condizioni economiche di mercato. In cambio, il produttore riceve un compenso proporzionale ai kWh immessi in rete direttamente dal GSE. Questa opzione rappresenta un'alternativa al meccanismo di Scambio Sul Posto e alla vendita tradizionale sul libero mercato. Per maggiori dettagli su come funziona il RID, puoi consultare la pagina GSE sul Ritiro Dedicato.
- Tariffa Omnicomprensiva
La Tariffa Omnicomprensiva è pensata per impianti diversi dal fotovoltaico, come quelli conformi alle normative FER 2012, 2016 e 2019, o quelli che aderiscono al V Conto Energia. Scopri di più sulla Tariffa Omnicomprensiva attraverso la pagina del GSE dedicata.
- Cessione ad un Utente del Dispacciamento
Ulteriore alternativa alla cessione dell’energia a GSE con RID o Tariffa Omnicomprensiva, è la cessione dell'energia elettrica immessa nella rete ad un Utente Del Dispacciamento in Immissione abilitato al mercato.
In pratica, l’energia viene venduta a trader o grossisti, che la reimmettono sul mercato per i propri clienti.
2. Cessione Totale
Gli impianti in Cessione Totale immettono tutta l'energia prodotta in rete. La differenza sostanziale rispetto alla Cessione Parziale è che, collegata al punto di connessione, non c'è un'unità di consumo, a eccezione dei soli servizi ausiliari dell’impianto di produzione stesso.
Nella Cessione Totale, la scelta della modalità di vendita, segue lo stesso principio di quella per la Cessione Parziale già sopra riportato ad esclusione dello Scambio sul Posto e della Tariffa Omnicomprensiva.
Secondo quanto definito negli artt. 6.7 e 7.8 quater del TICA non si applicano i corrispettivi alle condizioni che rientrano in questa categoria:
Gli interventi anagrafici che non “alterano la configurazione inserita in GAUDI”, quali:
• il cambio di regime commerciale (es. da cessione totale a cessione parziale, e viceversa; il passaggio a scambio sul posto);
• il cambio di Utente del Dispacciamento;
• l’aggiornamento delle coordinate geografiche dell’impianto.
Gli interventi tecnici che non richiedono una nuova patica di connessione, quali:
• Il cambio livello di tensione, e rispettivo POD Passaggio da BT a MT per aumento della potenza in prelievo perché non richiede una nuova pratica di connessione;
• Aggiornamento del combustibile
• Sostituzione dell’inverter, rifacimenti parziali e totali d’impianto e ammodernamenti (se non cambia la potenza complessiva dell’impianto)
Si applicano i corrispettivi per le seguenti modifiche che richiedono una nuova pratica di connessione:
• Il cambio livello di tensione, e rispettivo POD per potenziamento dell’impianto
• Il cambio livello di tensione, e rispettivo POD Per passaggio da MT a BT
• Potenziamenti
• Depotenziamenti
• Rifacimenti parziali e totali d’impianto (solo se cambia la potenza complessiva dell’impianto)
• Ammodernamenti (solo se cambia la potenza complessiva dell’impianto)
• Attivazione Accumuli
• Sostituzione dell’inverter (solo se cambia la potenza complessiva dell’impianto)
Il cambio di regime consente di modificare la destinazione commerciale dell’energia immessa in rete da un impianto di produzione. Non sono previsti costi per il produttore che decide di effettuare la modifica: il produttore può cambiare la destinazione commerciale dell’energia immessa dal proprio impianto nei limiti consentiti dalle regole vigenti.
Esistono queste tipologie di regimi commerciali:
- Cessione totale (mod. di vendita RID o Cessione ad un Utente del Dispacciamento)
- Cessione parziale (mod. di vendita RID o SSP o Cessione ad un Utente del Dispacciamento)
Procedure per il cambio di regime commerciale
1. Passaggio da cessione totale a cessione parziale
Questo cambio è realizzabile se e solo se vi è una unità di consumo e non è già alimentata da un altro punto di prelievo.
In questo caso è necessario:
- concordare con GSE o l’utente del dispacciamento che acquista l’energia immessa dall’impianto la data di modifica delle convenzioni in atto. Tale data dovrà essere comunicata anche a V-RETI e a Gaudì di TERNA;
- Adeguare il contratto di prelievo tramite il proprio fornitore di energia;
- Richiedere a V-Reto l’installazione di un misuratore di produzione «M2». Se il punto di connessione (POD) è in Media Tensione è possibile installare in proprio un misuratore compatibile con i sistemi di telelettura di V-RETI e richiederne la telelettura. Se l’impianto di produzione è di potenza superiore a 20 kW è necessario installare misuratori certificati ed aprire la denuncia di officina elettrica presso l’ufficio territorialmente competente dell’Agenzia delle Dogane.
- Collegare in autonomia l’unità di consumo o l’impianto di produzione
- Inviare a V-RETI il nuovo schema elettrico unifilare aggiornato (timbrato e firmato dal professionista abilitato) e la Dichiarazione di conformità dell’impianto (ex DM 37/08). Se necessario andrà inviato l’elenco e recapiti del personale autorizzato (da inviare a V-RETI in occasione di variazioni) e la scheda sui rischi specifici relativi alle attività del Distributore (allegati a norme CEI 0-21 e 0-16).
2. Passaggio da cessione parziale a cessione totale
- Verificare che l’unità di consumo, nel caso sia necessario, possa essere alimentata da altro punto di prelievo (POD) nella propria disponibilità;
- Concordare con GSE o l’utente del dispacciamento che acquista l’energia immessa dall’impianto la data di modifica delle convenzioni in atto. Tale data dovrà essere comunicata anche a V-RETI e a Gaudì di TERNA;
- Adeguare il contratto di prelievo tramite il proprio fornitore,
- Richiedere al distributore di rimuovere il misuratore di produzione «M2» oppure se fosse già stato installato in proprio un misuratore compatibile con i sistemi di telelettura di V-RETI, comunicare al distributore la lettura di rimozione;
- Scollegare in autonomia unità di consumo;
- Inviare a V-RETI lo schema elettrico unifilare aggiornato (timbrato e firmato dal professionista abilitato) e la Dichiarazione di conformità dell’impianto (ex DM 37/08). Se necessario andrà inviato l’elenco e recapiti del personale autorizzato (da inviare a Distributore in occasione di variazioni) e la scheda sui rischi specifici relativi alle attività del Distributore (allegati a norme CEI 0-21 e 0-16).
Dismissione impianto di produzione energetica
In questo caso l’impianto cessa di produrre e immettere in rete: è sufficiente concordare con GSE o l’utente del dispacciamento che acquista l’energia immessa dall’impianto la data di cessazione delle convenzioni in atto. Tale data dovrà essere comunicata al sistema Gaudì secondo modalità definite da Terna con l’apposita procedura e a seguire al distributore V-Reti, inviandone apposita comunicazione all’indirizzo PEC produttori@pec.v-reti.it .
Comunicazione variazione della modalità di vendita al GSE dell'impianto di produzione a V-RETI
La contrattualizzazione con relativa scelta della modalità avviene fra Produttore e GSE, è tuttavia necessario informare anche V-RETI.
Per gli impianti attivi il produttore deve trasmettere la comunicazione di variazione alla all’indirizzo PEC produttori@pec.v-reti.it . La richiesta dovrà essere accompagnata dai dati anagrafici del richiedente e dati tecnici dell’impianto di produzione , indicando POD e Censimp (Codice identificativo dell’impianto) nell’oggetto.
Si precisa che nel corso dell’esercizio dell’impianto, in caso di riscontrata variazione del regime di incentivazione indicato nell’anagrafica dell’impianto presente sul portale del GSE rispetto a quanto indicato dall’Utente in fase di richiesta di connessione, V-Reti provvederà ad aggiornare i propri sistemi per allinearsi alle informazioni presenti nelle anagrafiche del GSE.